Codice Identificativo Strutture Ricettive, CIR Verso un Turismo Consapevole 2020

Il mondo del turismo è in completa e costante evoluzione.

Le strutture ricettive oggi mirano ad avere una propria personalità, sono intime, graziose, e curate in ogni piccolo dettaglio. Non è un caso che i viaggiatori scelgano di alloggiare non solo in hotel, ma anche in Bed and Breakfast, Case vacanza, affittacamere o, semplicemente, locare per brevi periodi un immobile

Lo scenario si è dunque nutrito di nuovi stili di viaggio e, come spesso accade, alla apertura incondizionata di facoltà si associa l’esigenza di portare ordine.

Non è un segreto che molti avventurieri hanno approfittato della possibilità di locare un immobile ai viaggiatori che, ignari, hanno soggiornato in luoghi non idonei o fuori norma.

Ebbene, proprio per arginare l’abusivismo e l’utilizzo indiscriminato degli “affitti brevi” il legislatore è intervenuto con una nuova imposizione: il CIR (Codice Identificativo Regionale).

Cosa è il CIR

l CIR è il codice che identifica una struttura e si riferisce alle strutture ricettive extra-alberghiere. Il proprietario o il gestore di case vacanza, di b&b o qualsiasi altro affitto breve deve munirsi di un codice identificativo.

La legge che lo ha introdotto, è il cd. Decreto Crescita 2019 – legge n.58 del 28 giugno 2019-, che al comma 4 dell’articolo 13 quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) dispone:

“Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza”.

Per ottenere il Codice Identificativo bisogna apprendere cosa ha disposto la regione nella quale è situata la struttura ricettiva (ogni regione stabilirà le modalità di rilascio del Codice Identificativo).

Prosegue la norma al comma 7 dell’articolo 13 quater:

“I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”.

Le sanzioni per chi non ottempera all’obbligo di munirsi del Codice Identificativo sono salate e, disposte da ogni singola regione.

Viaggiare informati è d’obbligo, il CIR è una garanzia!

 

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